8.11.06

TRATTAMENTO PENSIONISTICO DELLE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE

Proposta n° 2 " TRATTAMENTO PENSIONISTICO DELLE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE "
RELAZIONE
con questo disegno si intende unificare un sistema pensionistico che, alla luce di quanto è allo stato attuale, presente sperequazioni evidenti, sia tra organismi pubblici diversi che, cosa assai più grave, nei confronti del sistema pensionistico dei lavoratori in genere.
Attualmente il diritto alla pensione per i parlamentari, consiglieri regionali e tutte le cariche pubbliche elettive che con le precedenti normative cumulano contributi utili alla pensione, è gestito in maniera oltremodo premiante per coloro che hanno avuto modo di ricoprire tali cariche.
La proposta tende a uniformare il sistema pensionistico attuale portandolo ad una forma e concettualmente e MORALMENTE più accettabile.
Si intende comunque favorire coloro che hanno ricoperto cariche di diversi tipi, ma non più cumulando le eventuali pensioni, bensì cumulando i periodi pensionistici utili, a prescindere dalla loro maturazione e con quale carica siano stati guadagnati.
Naturalmente tutto parte da un principio di equità ed uguaglianza con tutto il mondo del lavoro che ha precisi dettami per il conseguimento della maturazione del diritto alla pensione.
L’eliminazione di fasce PRIVILEGIATE, è oltremodo il primo risultato che si ottiene nella prospettiva di uguaglianza nei doveri e nei diritti.
La proposta è rivolta a morigerare una categoria già di per sé economicamente privilegiata.
ARTICOLI

  1. Il trattamento pensionistico dei parlamentari, consiglieri regionali e comunque, di tutti gli aventi diritto per causa di mansioni elettive pubbliche, è fissato nei termini e nei modi di cui ai seguenti artt.
  2. Il diritto alla pensione matura soltanto dopo 20 anni di contributi versati ne periodi di permanenza nella carica, anche non continuativi.
  3. la pensione potrà essere liquidata a partire dal 60 anno di età, o immediatamente se l’avente diritto è già titolare di altra pensione di anzianità o vecchiaia.
  4. I contributi validi solo quelli riferiti alle voci di stipendio sottoposte a tassazione.
  5. Non è consentito il cumulo di trattamenti pensionistici.
  6. Se un avente diritto alla pensione è già titolare di altra pensione, di qualunque tipo e valore, i contributi versati in aggiunta, vanno a fare ricomposizione automatica con la pensione percepita e quindi si procederà al ricalcolo.
  7. Se un avente diritto non ha maturato il minimo pensionistico, i contributi versati potranno essere utilizzati, soltanto con il sistema contributivo, e soltanto con la pensione di vecchiaia, escluso quindi il sistema retributivo, sommando detti contributi ad altre maturazioni.
  8. La reversibilità della pensione segue la normativa vigente.

****************************************************************

Vorrei che, chi ha qualcosa da aggiungere............

Nessun commento: