9.11.06

"Separazione delle carriere dei magistrati"


Questa proposta è stata presentata, in Corte di Cassazione dai Radicali Italiani il 4 settembre 2001

Proposta "Separazione delle carriere dei magistrati"
RELAZIONE
con questo disegno di legge di iniziativa popolare si intende eliminare una tra le più importanti anomalie e peculiarità dell'ordinamento giudiziario italiano rispetto a quelli di tutte le altre liberal-democrazie occidentali , e cioè la possibilità per il singolo magistrato di passare dalla funzione giudicante a quella requirente, così come attualmente stabilito dal R.D. 30 gennaio 1941, n.12.Tale decreto prevede che i magistrati, a semplice domanda, e previo parere favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura, possono indistintamente passare, nel corso della loro carriera, dall'esercizio di funzioni giudicanti (giudici) all'esercizio di funzioni requirenti (magistrati - non giudici - che svolgono le funzioni di pubblico ministero) e viceversa.E', questa attuale, una normativa gravida di conseguenze negative per l'immagine e l'effettiva terzietà del giudice rispetto alle parti processuali, elemento quest'ultimo essenziale per la percezione della legittimità del procedimento giudiziario da parte di chi vi è coinvolto suo malgrado. Essa appare inoltre incoerente con il modello di processo accusatorio previsto dal CPP del 1989, e non appare adeguata ad assicurare la necessaria preparazione specifica per lo svolgimento di funzioni, quelle giudicanti e requirenti, per definizione profondamente diverse, e tali da richiedere una differente "forma mentis": garante, imparziale, terzo tra le parti il giudice; parte stessa del processo penale il pubblico ministero, che rappresenta l'accusa contro la difesa. Da questo punto di vista, è assolutamente impensabile che, da un giorno all'altro, chi ha combattuto il crimine da una parte della barricata si trasformi improvvisamente nel garante imparziale di chi criminale potrebbe non essere, pur essendo indagato o imputato da un ex collega di funzioni.Vietare quindi la possibilità di passaggi tra l'una e l'altra funzione è condizione essenziale per riequilibrare i poteri delle parti processuali e serve per restituire indipendenza e forza al giudice.

Proposta
Art. 1L'articolo 190, comma 2, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 recante "Ordinamento giudiziario" è abrogato. Dopo il comma 1 del medesimo articolo è inserito il seguente comma: "Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle è vietato in ogni caso".L'articolo 191 del menzionato R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 è abrogato.
L'articolo 192, comma 6, del menzionato R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 limitatamente alle parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura" è abrogato.L'articolo 198 del menzionato R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 limitatamente alle parole: "Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato." è abrogato.
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Si tratta di rinverdirla....................

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