10.11.12

le società cooperative

"eliminazione di tutti i benefici fiscali alle società cooperative che superano il fatturato di 20.000.000 di euro"

con questo disegno si intende ricomporre un sistema agevolativo (quello delle agevolazioni fiscali) che attualmente godono le società cooperative che, per la loro dimensione ed importanza, non hanno nulla di diverso, sotto l’aspetto della formazione del reddito, dalle società di altra tipologia.
Il riferimento è chiaramente riferito a quelle società cooperative che, anche se potevano considerarsi tali al momento della loro costituzione, oggi hanno acquisito una posizione così predominante verso le società loro pari, che le pone in una condizione di privilegio fiscale ormai non più accettabile.
Infatti questa condizione di privilegio fiscale, le avvantaggia rispetto alle “normali” società del loro settore da renderle più appetibili nel potere di acquisizione del mercato.
Esistono società in queste condizioni nei settori BANCARI, ASSICURATIVI, EDILI, TRASPORTI, ed altri.
Non si vuole naturalmente far rientrare in questa modifica le cooperative che svolgono opere sociali, ONLUS, e similari, poiché queste ricoprono sicuramente un interesse comune e svolgono il loro operato nel vero spirito cooperativistico che la norma deve loro.
Tale modifica si riferisce e cerca di portare nei normali binari di concorrenza quelle società cooperative che, sebbene sulla carta, hanno i requisiti, operano in un mercato con una forza di presenza da renderle ormai lontane dallo spirito cooperativistico precedentemente accennato.
Rientrano in questa modifica tutte le cooperative, sia esse prevalenti che non prevalenti, che abbiano un fatturato annuo superiore a 20.000.000 di euro.
Le varie classificazioni e differenziazioni esistenti attualmente non vanno modificate, ma si potranno applicare, con le norme vigenti attualmente, solo a condizione che il fatturato sia inferiore a quanto detto.

La proposta è rivolta a morigerare una categoria già di per sé fiscalmente privilegiata.

Proposte:

1. Le società cooperative che hanno, nell’anno in esame, un fatturato superiore a 20.000.000 euro, non potranno godere di nessuna agevolazione prevista da qualunque norma applicabile alle società cooperative.
2. Le stesse, subiranno una trattazione fiscale, sociale, economica, societaria identica alle società di capitali, pur non variando gli obblighi previsti dallo statuto della società in esame e dagli obblighi comuni a tutte le società cooperative.