8.11.06

incompatibilità e ineleggibilità tra cariche pubbliche elettive e tra cariche elettive e pubblico servizio

Proposta: " incompatibilità e ineleggibilità tra cariche pubbliche elettive e tra cariche elettive e pubblico servizio "
Vorrei presentare la seguente proposta:
RELAZIONE
con questo disegno di legge di iniziativa popolare si intende eliminare una tra le più importanti anomalie e peculiarità dell'ordinamento elettorale italiano, e cioè la impossibilità di poter cumulare cariche elettive pubbliche con altre cariche elettive pubbliche e/o con funzioni dirigenziali e/o di controllo in aziende pubbliche e/o di pubblico servizio e/o partecipate pubbliche.
L’attuale normativa, che parte dalla legge 60 del 15 febbraio 1953 e successive modificazioni, già prevede parzialmente quanto in proposta, ma oltre ad essere incompleta per i tempi trascorsi, non ha mai avuto un’applicazione attenta e continua, fino a degenerare nella più ampia disapplicazione.
E', questa attuale, una normativa gravida di conseguenze negative per l'immagine e l'effettiva trasparenza dei rapporti, oltre a pregiudicare il corretto funzionamento delle mansioni previste nelle cariche, poiché è logico arguire che una doppia carica impone una divisione di partecipazione.
Va ricordato che attualmente le cause d’ineleggibilità e incompatibilità sono previste dagli artt. 65 e 66 della costituzione PARTE SECONDA - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICATitolo I – il Parlamento / Sezione I - Le Camere, ai quali artt. va posta modifica.
Vietare quindi la possibilità di detenere più cariche è condizione essenziale per riequilibrare i poteri e di conseguenza l’efficienza stressa dell’apparato burocratico.

ARTICOLI

  1. Chiunque, per elezione o per incarico parlamentare, governativo, regionale, si trovi nella posizione di ricoprire più cariche, è obbligato PRIMA DI ACCETTARE LA NUOVA CARICA, a rinunciare definitivamente alla precedente.
  2. Nessun eletto parlamentare, governativo, regionale, può ricoprire cariche in aziende pubbliche e/o con interessi pubblici e/o di pubblico servizio di cui uno stralcio nella tabella A. Nel caso ciò venga proposto, deve prima rinunciare definitivamente alla precedente carica.
  3. Non è più una commissione parlamentare a giudicare le cause di incompatibilità o ineleggibilità elettorale ma una sezione di un tribunale civile prescelto ed appositamente costituito.
  4. L’obbligo di applicare la norma è dato al tribunale di cui al punto 3, il quale ne assume la responsabilità civile e penale, nella persona del collegio giudicante intero.


    Tabella A dei “pubblici servizi” di cui al punto 2

Incompatibilità tra cariche pubbliche elettive e Società :

  • Elettricità
  • Trasporti pubblici
  • Telefonia
  • Acqua
  • Gas
  • Autostrade
  • Gestione rifiuti
  • RAI
  • Aziende municipalizzate in genere
  • Azienda sanitaria
  • Ministeri
  • Magistratura
  • che presentano una partecipazione pubblica
  • Comunità montane
  • che detenga concessioni pubbliche di qualsiasi genere

E chi ne vuole aggiungere........................

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Sarebbe utile sapere il parere su questa proposta da chiunque voglia partecipare.

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