18.11.06

TFR dei MEGA-DIRIGENTI


Proposta n° 5 " Tassabilità del TFR dei mega-dirigenti quando supera il normale TFR contrattuale per la categoria "
RELAZIONE
con questo disegno di legge si intende porre un freno e dare un messaggio evidente a quei rapporti di lavoro che tendono a super-premiare i cosiddetti mega-dirigenti, all’atto della conclusione del rapporto di lavoro stesso.
Il proliferare delle mega-liquidazioni, porta, oltre che ad una disuguaglianza di trattamento tra i lavoratori in generale, non mitiga l’aspetto morale e deontologico che si dovrebbe avere in ogni rapporto di lavoro.
Non è certo possibile vietare per legge, che oltre al “NORMALE” TFR, si possa elargire una cosiddetta “buonuscita”, ma per moralizzare l’uso di tale istituto, è necessario porre in atto dei deterrenti all’uso stesso, in maniera di renderli antieconomici.
Soluzione quindi potrebbe essere quella di istituire una norma che regola il valore del TFR, comprimendolo in una forbice che avrà un minino di 1 mensilità per ogni anno di permanenza nel rapporto (o frazione di esso), ed un massimo di 2 mensilità.
Questa norma deve essere chiaramente richiamata in tutti i contratti collettivi e privati.
Qualora si volesse elargire una quota superiore a quanto stabilito dalla norma, tale quota, per essere antieconomica, dovrebbe porre la quota eccedente stessa, per chi la concede, tra i costi indeducibili, per chi la riceve, essere sottoposta ad una tassazione separata tale da renderla antieconomica e infruttuosa.
Tale accorgimento, se proprio non può eliminare il problema, avrà almeno il beneficio che della maggio quota se ne può avvantaggiare lo stato.
ARTICOLI
Il Trattamento di fine rapporto, in qualunque contratto, sia esso collettivo o individuale, deve essere fissato nei contratti stessi con un minimo di 1 mensilità per ogni anno di anzianità, o frazione di esso in dodicesimi, ed un massimo di 2 mensilità.
La scelta contrattuale tra il minimo ed il massimo, deve essere riportata nei contratti stessi.
I contratti collettivi devono riportare, al momento del primo rinnovo, tale scelta.
Se essa non viene riportata nei contratti, sia per quelli individuali che per quelli collettivi, il TFR si considera :
· Per il cedente, quale costo indeducibile.
· Per il beneficiario, sottoposto a tassazione separata secca, esente da deduzioni e detrazioni eventualmente previste, al 75%.
Se, all’atto della liquidazione, non viene rispettata la norma, così come riportata nel contratto, ma viene aggiunto al valore contrattuale spettante, una somma a qualsiasi titolo, anche sotto forma di beni in natura, tale eccedenza si considera :
· Per il cedente, quale costo indeducibile.
· Per il beneficiario, sottoposto a tassazione separata secca, esente da deduzioni e detrazioni eventualmente previste, al 75%.

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