vuole essere una ricerca di una nuova visione e partecipazione alla politica
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9.10.13
CARO NAPOLITANO ......
Permettimi di essere in completo accordo sull'analisi dello
stato carcerario Italiano, e in completo DISACCORDO sulle soluzioni che ispiri.
Premetto che non ho nessuna intenzione di trovarmi in
sintonia né con quanto esprime il M5S né nei modi con cui lo esprime, ma
bisogna dare atto che i dubbi vanno PREVENTIVAMENTE CHIARITI.
Certo ci voleva poco a porre il dubbio BERLUSCONI in altro
modo....
Che so .... bastava dire "vigileremo affinché nessun
reato precedente, presente e futuro, che possa toccare un politico, sarà mai
inserito in indulti o amnistie", e aspettare le reazioni.
Però il dubbio viene! Parafrasando Giulio Andreotti, è facile
dire che " a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca".
E resto meravigliato anche dal comportamento di alcuni
senatori del PD (es. FELICE CASSON vicepresidente della commissione Giustizia) Che sembrava soltanto in attesa che
qualcuno gli facesse un assist per dire "Il problema delle carceri, l'ultimo segmento del settore
giustizia penale, va affrontato nel complesso comprendendo un processo di
depenalizzazione dei reati", nel corso della seduta chiedendo "di
accelerare sull'esame dei disegni di legge sulla depenalizzazione e sulla
revisione del sistema delle pene".
Forse è ora di mettere sul tavolo un pizzico di onestà intellettuale!
Stiamo parlando di sovraffollamento delle carceri .......
Ed il sovraffollamento delle carceri non può e non deve
essere un pretesto per depenalizzare reati.
Ma almeno ci rendiamo conto del messaggio che passa?
Il messaggio è "si depenalizza non perché quel reato ha
una pena spropositata, ma perché non abbiamo posti per far scontare la pena!"
Io vorrei ricordarti, caro Presidente, che se le carceri
Italiane sono sovraffollate, il merito è da attribuire ai nostri amministratori
(locali e nazionali)!
Il PDL esulta dinnanzi
simile proposta; e vorrei ben vedere che non lo facesse! gli si offre su un
piatto d'argento una scappatoia utile al loro monarca.....
Soltanto qualcuno del PD è appena "freddo" (bisogna
però capirli .... se lo stesso segretario Epifani definisce «fondata e
condivisibile» la scelta del presidente della Repubblica, mettersi
di traverso può risultare "costoso"!)
Ma a me caro Presidente, non costa nulla essere in
disaccordo, non amo e non ho mai amato la militanza a prescindere.
Ho si la tessera del PD nelle mie tasche, ma questo non ha
creato nessuna sudditanza al mio cervello.
Ebbene caro Presidente, avresti fatto meglio ad inveire per
questi disastri, che, se portati a compimento, avrebbero risolto
DEFINITIVAMENTE il problema, e non auspicare soluzioni transitorie come l'indulto e/o l'amnistia, che
portano soltanto beneficio momentaneo ( e lasciano aperta la strada a
PUZZOLENTI dubbi).
Con stima
9.11.06
Responsabilità civile dei magistrati

ANCHE Questa proposta è stata presentata, in Corte di Cassazione da Radicali Italiani il 4 settembre 2001
Proposta :”Responsabilità civile dei magistrati”
RELAZIONE
l'obiettivo di questo disegno di legge di iniziativa popolare è quello di consentire al cittadino di ottenere dal magistrato il risarcimento dei danni che questi gli abbia eventualmente causato attraverso un comportamento doloso o gravemente colposo, o in caso di diniego di giustizia.
Da questo punto di vista, occorre ricordare che già nel 1987 si tenne un referendum (il cosiddetto "referendum Tortora") che mirava a far sì che il giudice che avesse arrecato - con dolo o colpa grave – un danno al cittadino, fosse tenuto a risponderne sul piano civile: si trattava, in sostanza, di abrogare gli articoli 55, 56 e 74 del Codice di procedura civile, che impedivano al magistrato di rispondere in sede civile dei suoi errori, come invece accadeva (e accade) per qualunque altro funzionario dello Stato. Oltre l'80% dei cittadini votò “sì”, indicando chiaramente la volontà di chiamare a rispondere, ad esempio, i giudici che emanavano mandati di cattura clamorosamente sbagliati a causa di omonimie non controllate, o che ordinavano una carcerazione preventiva con leggerezza, o che, in base a vaghi sospetti, mettevano a repentaglio i più elementari diritti dei cittadini.
Subito dopo, però, il Parlamento (guidato dal terzetto DC-PCI-PSI) rapinò il risultato del referendum votando la cosiddetta "legge Vassalli" che travolse il principio stesso della responsabilità personale del magistrato, per affermando quello, opposto, della responsabilità dello Stato. La “legge Vassalli”, infatti, prevede che il cittadino che abbia subito un danno ingiusto a causa di un atto doloso o gravemente colposo da parte di un magistrato non possa fargli direttamente causa, ma debba invece chiamare in giudizio lo Stato e chiedere ad esso il risarcimento del danno. Se poi il giudizio sarà positivo per il cittadino, allora sarà lo Stato a chiamare a sua volta in giudizio il magistrato, che, a quel punto, potrà rispondere in prima persona, ma solo - si badi - entro il limite di un terzo di annualità di stipendio. La legge Vassalli ha così raggiunto il suo scopo: ridurre al minimo le domande di risarcimento e ristabilire un regime di irresponsabilità per i magistrati.
Attraverso l’approvazione di questo disegno di legge invece, si avrà la possibilità di chiamare in causa direttamente il magistrato che abbia errato dolosamente o per colpa grave.
ARTICOLI
Art. 1 L’art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988 n. 117 recante "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati" e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:
1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro di questi per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.
L’azione civile per il risarcimento del danno sono regolati dalle norme ordinarie.
Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della citata legge 13 aprile 1988 n. 117.
L’art. 9, comma 1, della citata legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato e sostituito dal seguente: “Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell’azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l’azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all’azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione che il richiedente il risarcimento deve obbligatoriamente fare, al procuratore generale o al titolare dell’azione disciplinare, contestualmente alla richiesta di risarcimento. Resta ferma la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell’articolo 107 della Costituzione.”
RELAZIONE
l'obiettivo di questo disegno di legge di iniziativa popolare è quello di consentire al cittadino di ottenere dal magistrato il risarcimento dei danni che questi gli abbia eventualmente causato attraverso un comportamento doloso o gravemente colposo, o in caso di diniego di giustizia.
Da questo punto di vista, occorre ricordare che già nel 1987 si tenne un referendum (il cosiddetto "referendum Tortora") che mirava a far sì che il giudice che avesse arrecato - con dolo o colpa grave – un danno al cittadino, fosse tenuto a risponderne sul piano civile: si trattava, in sostanza, di abrogare gli articoli 55, 56 e 74 del Codice di procedura civile, che impedivano al magistrato di rispondere in sede civile dei suoi errori, come invece accadeva (e accade) per qualunque altro funzionario dello Stato. Oltre l'80% dei cittadini votò “sì”, indicando chiaramente la volontà di chiamare a rispondere, ad esempio, i giudici che emanavano mandati di cattura clamorosamente sbagliati a causa di omonimie non controllate, o che ordinavano una carcerazione preventiva con leggerezza, o che, in base a vaghi sospetti, mettevano a repentaglio i più elementari diritti dei cittadini.
Subito dopo, però, il Parlamento (guidato dal terzetto DC-PCI-PSI) rapinò il risultato del referendum votando la cosiddetta "legge Vassalli" che travolse il principio stesso della responsabilità personale del magistrato, per affermando quello, opposto, della responsabilità dello Stato. La “legge Vassalli”, infatti, prevede che il cittadino che abbia subito un danno ingiusto a causa di un atto doloso o gravemente colposo da parte di un magistrato non possa fargli direttamente causa, ma debba invece chiamare in giudizio lo Stato e chiedere ad esso il risarcimento del danno. Se poi il giudizio sarà positivo per il cittadino, allora sarà lo Stato a chiamare a sua volta in giudizio il magistrato, che, a quel punto, potrà rispondere in prima persona, ma solo - si badi - entro il limite di un terzo di annualità di stipendio. La legge Vassalli ha così raggiunto il suo scopo: ridurre al minimo le domande di risarcimento e ristabilire un regime di irresponsabilità per i magistrati.
Attraverso l’approvazione di questo disegno di legge invece, si avrà la possibilità di chiamare in causa direttamente il magistrato che abbia errato dolosamente o per colpa grave.
ARTICOLI
Art. 1 L’art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988 n. 117 recante "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati" e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:
1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro di questi per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.
L’azione civile per il risarcimento del danno sono regolati dalle norme ordinarie.
Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della citata legge 13 aprile 1988 n. 117.
L’art. 9, comma 1, della citata legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato e sostituito dal seguente: “Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell’azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l’azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all’azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione che il richiedente il risarcimento deve obbligatoriamente fare, al procuratore generale o al titolare dell’azione disciplinare, contestualmente alla richiesta di risarcimento. Resta ferma la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell’articolo 107 della Costituzione.”
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Possiamo discuterne ..............
"Separazione delle carriere dei magistrati"

Questa proposta è stata presentata, in Corte di Cassazione dai Radicali Italiani il 4 settembre 2001
Proposta "Separazione delle carriere dei magistrati"
RELAZIONE
con questo disegno di legge di iniziativa popolare si intende eliminare una tra le più importanti anomalie e peculiarità dell'ordinamento giudiziario italiano rispetto a quelli di tutte le altre liberal-democrazie occidentali , e cioè la possibilità per il singolo magistrato di passare dalla funzione giudicante a quella requirente, così come attualmente stabilito dal R.D. 30 gennaio 1941, n.12.Tale decreto prevede che i magistrati, a semplice domanda, e previo parere favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura, possono indistintamente passare, nel corso della loro carriera, dall'esercizio di funzioni giudicanti (giudici) all'esercizio di funzioni requirenti (magistrati - non giudici - che svolgono le funzioni di pubblico ministero) e viceversa.E', questa attuale, una normativa gravida di conseguenze negative per l'immagine e l'effettiva terzietà del giudice rispetto alle parti processuali, elemento quest'ultimo essenziale per la percezione della legittimità del procedimento giudiziario da parte di chi vi è coinvolto suo malgrado. Essa appare inoltre incoerente con il modello di processo accusatorio previsto dal CPP del 1989, e non appare adeguata ad assicurare la necessaria preparazione specifica per lo svolgimento di funzioni, quelle giudicanti e requirenti, per definizione profondamente diverse, e tali da richiedere una differente "forma mentis": garante, imparziale, terzo tra le parti il giudice; parte stessa del processo penale il pubblico ministero, che rappresenta l'accusa contro la difesa. Da questo punto di vista, è assolutamente impensabile che, da un giorno all'altro, chi ha combattuto il crimine da una parte della barricata si trasformi improvvisamente nel garante imparziale di chi criminale potrebbe non essere, pur essendo indagato o imputato da un ex collega di funzioni.Vietare quindi la possibilità di passaggi tra l'una e l'altra funzione è condizione essenziale per riequilibrare i poteri delle parti processuali e serve per restituire indipendenza e forza al giudice.
Proposta
Art. 1L'articolo 190, comma 2, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 recante "Ordinamento giudiziario" è abrogato. Dopo il comma 1 del medesimo articolo è inserito il seguente comma: "Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle è vietato in ogni caso".L'articolo 191 del menzionato R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 è abrogato.
L'articolo 192, comma 6, del menzionato R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 limitatamente alle parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura" è abrogato.L'articolo 198 del menzionato R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 limitatamente alle parole: "Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato." è abrogato.
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Si tratta di rinverdirla....................
Proposta "Separazione delle carriere dei magistrati"
RELAZIONE
con questo disegno di legge di iniziativa popolare si intende eliminare una tra le più importanti anomalie e peculiarità dell'ordinamento giudiziario italiano rispetto a quelli di tutte le altre liberal-democrazie occidentali , e cioè la possibilità per il singolo magistrato di passare dalla funzione giudicante a quella requirente, così come attualmente stabilito dal R.D. 30 gennaio 1941, n.12.Tale decreto prevede che i magistrati, a semplice domanda, e previo parere favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura, possono indistintamente passare, nel corso della loro carriera, dall'esercizio di funzioni giudicanti (giudici) all'esercizio di funzioni requirenti (magistrati - non giudici - che svolgono le funzioni di pubblico ministero) e viceversa.E', questa attuale, una normativa gravida di conseguenze negative per l'immagine e l'effettiva terzietà del giudice rispetto alle parti processuali, elemento quest'ultimo essenziale per la percezione della legittimità del procedimento giudiziario da parte di chi vi è coinvolto suo malgrado. Essa appare inoltre incoerente con il modello di processo accusatorio previsto dal CPP del 1989, e non appare adeguata ad assicurare la necessaria preparazione specifica per lo svolgimento di funzioni, quelle giudicanti e requirenti, per definizione profondamente diverse, e tali da richiedere una differente "forma mentis": garante, imparziale, terzo tra le parti il giudice; parte stessa del processo penale il pubblico ministero, che rappresenta l'accusa contro la difesa. Da questo punto di vista, è assolutamente impensabile che, da un giorno all'altro, chi ha combattuto il crimine da una parte della barricata si trasformi improvvisamente nel garante imparziale di chi criminale potrebbe non essere, pur essendo indagato o imputato da un ex collega di funzioni.Vietare quindi la possibilità di passaggi tra l'una e l'altra funzione è condizione essenziale per riequilibrare i poteri delle parti processuali e serve per restituire indipendenza e forza al giudice.
Proposta
Art. 1L'articolo 190, comma 2, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 recante "Ordinamento giudiziario" è abrogato. Dopo il comma 1 del medesimo articolo è inserito il seguente comma: "Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle è vietato in ogni caso".L'articolo 191 del menzionato R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 è abrogato.
L'articolo 192, comma 6, del menzionato R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 limitatamente alle parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura" è abrogato.L'articolo 198 del menzionato R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 limitatamente alle parole: "Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato." è abrogato.
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Si tratta di rinverdirla....................
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